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Chi può vendere online medicinali senza ricetta in Italia
Chi può vendere online medicinali senza obbligo di prescrizione in Italia, come si ottiene l'autorizzazione e come si riconosce un sito autorizzato.
· 4 min di lettura
In Italia un medicinale si può vendere online solo a condizioni precise. Le regole sono nell'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il testo che attua la direttiva 2001/83/CE sui medicinali per uso umano. Rispondono a tre domande: quali medicinali, chi li può vendere, come si riconosce un sito autorizzato.
Quali medicinali
La legge vieta la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica. La vendita online è ammessa solo per i medicinali senza obbligo di prescrizione, alle condizioni previste dal decreto.
Il Ministero della Salute chiama questa categoria SOP. Comprende anche i farmaci da banco, detti OTC.
L'autorizzazione descritta in questo articolo riguarda i medicinali. Integratori, cosmetici e dispositivi medici, spesso venduti dagli stessi siti, seguono altre regole, che qui non trattiamo.
Chi può vendere
Possono essere autorizzati due tipi di operatori:
- le farmacie;
- gli esercizi commerciali previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, cioè le parafarmacie.
Nelle parafarmacie la vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione avviene in un reparto dedicato, alla presenza e con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati (D.L. 223/2006, art. 5, comma 2).
Il Ministero precisa che i distributori all'ingrosso non possono vendere online medicinali per uso umano.
Autorizzazione ed elenco del Ministero
L'autorizzazione la rilascia la Regione o la Provincia autonoma, oppure l'autorità individuata dalla legislazione regionale. Chi la chiede comunica almeno:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data di inizio della vendita a distanza;
- indirizzo del sito web e le informazioni necessarie per identificarlo.
Ogni modifica va comunicata entro trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.
Ottenuta l'autorizzazione, il titolare chiede la registrazione nell'elenco del Ministero della Salute e riceve una copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale. Il Ministero pubblica l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati, con l'indirizzo dei loro siti web, e lo aggiorna ogni giorno.
Il logo comune europeo
Il logo è lo stesso in tutta l'Unione europea. È previsto dall'articolo 85-quater della direttiva 2001/83/CE, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione ne fissa disegno e requisiti tecnici, applicati dal 1° luglio 2015:
- nel rettangolo bianco al centro del logo, sul lato sinistro, compare la bandiera dello Stato membro in cui è stabilito il venditore;
- la lingua del testo la stabilisce quello Stato;
- il logo è statico e largo almeno 90 pixel;
- il collegamento tra il sito del venditore e il sito con l'elenco nazionale è fisso e reciproco.
La legge italiana chiede che il sito di vendita contenga almeno:
- i recapiti dell'autorità competente;
- un collegamento al sito del Ministero della Salute;
- il logo, chiaramente visibile su ciascuna pagina, con un collegamento alla voce del venditore nell'elenco del Ministero.
Gli altri obblighi
Il decreto aggiunge alcune regole di contorno:
- i contenuti richiesti al sito si sommano agli obblighi di informazione previsti per il commercio elettronico dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
- il sito del Ministero pubblica, oltre all'elenco, le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile, sulla finalità del logo comune e sui rischi dei medicinali forniti illegalmente online;
- il sito del Ministero contiene un collegamento al sito europeo previsto dall'articolo 85-quater, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE;
- il trasporto dei medicinali venduti online rispetta le linee guida sulla buona pratica di distribuzione.
Come si riconosce un sito autorizzato
Per chi compra, la verifica richiede pochi passaggi:
- cercare il logo sulle pagine del sito;
- fare clic sul logo e controllare che si apra una pagina del Ministero della Salute, sul dominio salute.gov.it;
- controllare che la voce aperta riporti lo stesso indirizzo del sito da cui si è partiti.
Si può anche consultare direttamente l'elenco sul sito del Ministero. Se il logo non porta all'elenco, o porta a una voce con un indirizzo diverso, conviene cercare il sito nell'elenco prima di procedere.
Perché conta per un'analisi di mercato
L'elenco del Ministero definisce un perimetro chiaro: siti autorizzati, con un titolare identificato e un indirizzo web dichiarato. Per chi analizza i prezzi online, partire da qui significa confrontare operatori soggetti alle stesse regole.
L'elenco cambia ogni giorno, e una registrazione non coincide sempre con un sito attivo. A fine settembre 2026, nel nostro conteggio, corrispondeva a 1.462 domini, non tutti raggiungibili.
Farmetrica usa questo elenco come universo dei siti monitorati e non include i marketplace. Il metodo è descritto su farmetrica.net/metodo.
Fonti
- D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 112-quater (Normattiva)
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5 (Normattiva)
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione (EUR-Lex)
- Ministero della Salute, Autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP)
- Ministero della Salute, Elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati al commercio on line di medicinali