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Sconti online e regola dei 30 giorni sul prezzo precedente
Cosa prevede l'art. 17-bis del Codice del consumo sugli annunci di sconto e come un'analisi distingue una promozione temporanea da un prezzo barrato fisso.
· 4 min di lettura
Dal 2 aprile 2023, in Italia, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente: il prezzo più basso applicato nei trenta giorni prima della riduzione. Per chi analizza i prezzi online resta una domanda pratica: quando un prezzo barrato indica davvero una promozione?
Da dove viene la regola
La direttiva (UE) 2019/2161 del 27 novembre 2019, detta "Omnibus", ha aggiornato diverse norme europee a tutela dei consumatori. Tra queste ha inserito nella direttiva 98/6/CE, sull'indicazione dei prezzi, un nuovo articolo 6 bis sugli annunci di riduzione di prezzo.
L'Italia l'ha recepita con il decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, in vigore dal 2 aprile 2023. Il decreto ha inserito nel Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) l'articolo 17-bis, "Annunci di riduzione di prezzo".
Cosa dice l'articolo 17-bis
- Comma 1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima della riduzione.
- Comma 2. Il prezzo precedente è il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti la riduzione.
- Comma 4. Per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista indica il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", seguiti da annunci di aumento di prezzo.
- Comma 5. Se la riduzione aumenta progressivamente durante una stessa campagna di vendita, senza interruzioni, il prezzo precedente è quello senza riduzione prima della prima riduzione.
Il comma 3 esclude dal comma 2 i prodotti agricoli e alimentari deperibili.
Lo sconto in percentuale
Il 26 settembre 2024, nella causa C-330/23, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito un punto pratico. Una riduzione annunciata come percentuale, o con una dicitura che sottolinea la convenienza del prezzo, va determinata sulla base del prezzo precedente, cioè del prezzo più basso dei trenta giorni.
Un esempio inventato. Un prodotto costa 10,00 € per mesi, sale a 12,00 € per una settimana e poi viene annunciato con "-20%" a 9,60 €. Il prezzo più basso dei trenta giorni precedenti è 10,00 €. Secondo la sentenza, la riduzione va calcolata su quel valore: è del 4%, non del 20%.
Promozione temporanea o prezzo barrato fisso
Molte pagine mostrano un prezzo barrato tutto l'anno. Se ogni prezzo barrato contasse come promozione, la quota di prodotti "in promozione" sarebbe alta e quasi costante, e non direbbe nulla sulle campagne reali.
Un'analisi di mercato ha bisogno di un criterio ripetibile. Un criterio pratico è questo: una promozione conta come temporanea solo se il prezzo è almeno il 2% sotto un prezzo pieno, cioè senza promozione, visto sullo stesso sito negli ultimi 60 giorni.
Tre esempi inventati:
- Prezzo barrato fisso. Un sito mostra 12,90 € con 14,90 € barrato da cinque mesi. Nessun prezzo pieno in 60 giorni: la promozione è continuativa e non conta come temporanea.
- Promozione temporanea. Un sito vende a 13,50 € per settimane, poi per dieci giorni mostra 11,90 € con 13,50 € barrato. Il prezzo è l'11,9% sotto il prezzo pieno: è una promozione temporanea.
- Etichetta sul prezzo di sempre. Compare un'etichetta "-5%", ma il prezzo resta quello praticato prima. Non conta come promozione temporanea. Fa eccezione un'offerta come "3x2", che non cambia il prezzo del singolo pezzo ma è essa stessa lo sconto.
Quando un prodotto è osservato da troppo poco tempo per trovare un prezzo pieno, la promozione resta non determinata e non entra nel conteggio.
Perché 60 giorni e non 30
Le due finestre rispondono a domande diverse. I trenta giorni dell'articolo 17-bis stabiliscono quale prezzo precedente mostrare al consumatore. I 60 giorni dell'analisi servono a ritrovare nella storia del sito un prezzo pieno di riferimento, anche dopo campagne lunghe o ravvicinate. La soglia del 2% evita di contare come promozioni variazioni minime, come un arrotondamento.
Il criterio è statistico e serve a misurare le promozioni. Non valuta se un annuncio rispetta l'articolo 17-bis: è una verifica diversa, che spetta a chi vende e alle autorità competenti.
Cosa si può misurare
Con le promozioni temporanee separate da quelle continuative si possono leggere indicatori stabili:
- la quota di siti con una promozione temporanea su un prodotto, giorno per giorno;
- la profondità media dello sconto rispetto al prezzo pieno;
- la durata in giorni;
- la meccanica: percentuale, "3x2", etichetta o prezzo barrato.
In Farmetrica
Farmetrica applica questo criterio, con le soglie del 2% e dei 60 giorni, alle analisi delle promozioni nel tempo. Le offerte correnti riportano anche il prezzo barrato o lo sconto mostrati dalla pagina, con la data di rilevazione. Le definizioni sono su farmetrica.net/metodo.