Vai al contenuto
Farmetrica

Blog

Monitorare i prezzi senza imporli, le regole della concorrenza

Osservare i prezzi pubblici è lecito, usarli per fare pressione sui rivenditori no. Cosa prevedono l'art. 101 TFUE, il Reg. (UE) 2022/720 e la legge italiana.

· 5 min di lettura

Gli strumenti che rilevano i prezzi online sono ormai diffusi. Li usano i fornitori per seguire il mercato e i rivenditori per seguire i concorrenti. Il diritto della concorrenza non vieta di osservare i prezzi: guarda a come i dati vengono usati.

Questo articolo riassume le regole principali per chi lavora nei team commerciali e di compliance di un'azienda del consumer health. Non sostituisce un parere legale.

Il divieto di fondo

L'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta gli accordi tra imprese e le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza. Il primo esempio dell'elenco è fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita.

In Italia la legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, vieta le intese che restringono in maniera consistente la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche fissando direttamente o indirettamente i prezzi.

Fisso o minimo no, massimo o consigliato sì

Il regolamento (UE) 2022/720 esenta per categoria, a determinate condizioni, gli accordi verticali tra fornitori e distributori, ma non quelli che limitano la facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita (art. 4, lettera a). È una restrizione fondamentale: l'esenzione non si applica.

Lo stesso articolo lascia al fornitore due possibilità:

  • imporre un prezzo massimo di vendita;
  • raccomandare un prezzo di vendita.

La condizione è che non diventino, per effetto di pressioni o incentivi, un prezzo di vendita fisso o minimo. Gli Orientamenti della Commissione sulle restrizioni verticali precisano che anche l'obbligo di restare entro una fascia di prezzo rientra nell'imposizione dei prezzi di rivendita (punto 185).

Le forme indirette

Gli Orientamenti elencano, senza pretesa di completezza, strumenti indiretti con cui si può imporre un prezzo di rivendita (punto 187). Tra questi:

  • fissare il margine del rivenditore;
  • fissare lo sconto massimo che il rivenditore può praticare rispetto a un prezzo prescritto;
  • subordinare sconti o rimborsi dei costi promozionali al rispetto di un livello di prezzo;
  • collegare il prezzo di rivendita ai prezzi dei concorrenti;
  • minacce, avvertimenti, penalità, rinvii o sospensioni delle consegne, risoluzioni di contratti legati al rispetto di un livello di prezzo.

Anche un prezzo massimo o consigliato, se combinato con incentivi ad applicare un certo livello di prezzo o con disincentivi ad abbassarlo, può costituire imposizione dei prezzi di rivendita (punto 188).

Il ruolo del monitoraggio

Gli Orientamenti dedicano due punti al controllo dei prezzi:

  • Punto 190. L'imposizione dei prezzi può risultare rafforzata se combinata con misure per individuare i distributori che praticano riduzioni, come un sistema di controllo dei prezzi o l'obbligo per i dettaglianti di segnalare gli altri.
  • Punto 191. Il software di controllo dei prezzi è sempre più diffuso nel commercio elettronico. Aumenta la trasparenza, permette ai produttori di seguire i prezzi di rivendita e ai dettaglianti quelli dei concorrenti. Il controllo e la segnalazione dei prezzi, però, non configurano di per sé imposizione dei prezzi di rivendita.

Le decisioni della Commissione del 24 luglio 2018 mostrano dove passa il confine. Con quattro decisioni separate la Commissione ha inflitto ammende a quattro produttori di elettronica di consumo per aver imposto ai rivenditori online prezzi di rivendita fissi o minimi. Secondo il comunicato, i produttori intervenivano soprattutto sui rivenditori con prezzi bassi, che rischiavano minacce o misure come il blocco delle forniture. Strumenti di monitoraggio sofisticati permettevano di seguire i prezzi e di intervenire subito quando scendevano.

Per gli Orientamenti il controllo dei prezzi non è di per sé un'imposizione. Nelle decisioni del 2018 il punto era l'uso dei dati: individuare chi vendeva a meno e intervenire perché alzasse il prezzo.

Per i medicinali senza ricetta, una regola in più

Per i medicinali senza obbligo di prescrizione la legge italiana aggiunge una norma specifica. Ogni distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla (D.L. 223/2006, art. 5, comma 3).

Cosa resta legittimo

  • Osservare i prezzi pubblici per analisi di mercato: posizionamento, dispersione, promozioni, presenza.
  • Usare i dati per decisioni proprie, come assortimento, lanci e pianificazione commerciale.
  • Indicare un prezzo consigliato o massimo, senza pressioni né incentivi legati al suo rispetto.

Può invece configurare imposizione dei prezzi di rivendita usare il monitoraggio per individuare i rivenditori con prezzi bassi e intervenire su di loro, per esempio chiedendo aumenti, minacciando rinvii nelle forniture o legando sconti e contributi a un livello di prezzo.

Buone pratiche interne

  • Scrivi a cosa servono i dati di prezzo e chi li usa.
  • Limita l'accesso ai prezzi per sito a chi li usa per analisi.
  • Includi gli strumenti di monitoraggio nelle regole interne di conformità al diritto della concorrenza, con una formazione per chi gestisce i rapporti con i rivenditori.

In Farmetrica

Farmetrica non ha funzioni per imporre o controllare prezzi: nessun prezzo obiettivo per i rivenditori, nessuna soglia, nessuna segnalazione di siti sotto un certo prezzo, nessun elenco di rivenditori da contattare. Nella vista per le aziende i siti sono in ordine alfabetico, e i colori di posizionamento valgono solo per i dati aggregati. Dettagli su farmetrica.net/aziende.

Fonti